MESSA VESPERTINA
1. La Messa vespertina «Cena del Signore» si celebra nelle ore serali, valutando il momento più opportuno, con la piena partecipazione dell’intera comunità locale; i sacerdoti e i ministri vi svolgono ciascuno il proprio ufficio.
2. Tutti i sacerdoti possono concelebrare anche se in questo giorno hanno già concelebrato la Messa crismale o se, per il bene dei fedeli, devono celebrare una seconda Messa.
3. L’Ordinario del luogo potrà permettere che si celebri, nelle chiese e negli oratori in cui sia richiesto da una effettiva ragione pastorale, una seconda Messa nelle ore vespertine e, in caso di vera necessità, anche nelle ore mattutine, ma soltanto per quei fedeli che non possono partecipare in alcun modo alla Messa vespertina. Tuttavia si presti attenzione a che tali celebrazioni non siano compiute a favore di singole persone o gruppi particolari e di piccole dimensioni e che non sminuiscano l’importanza della Messa vespertina.
4. La santa comunione ai fedeli può essere distribuita soltanto durante la Messa; ai malati invece si potrà portare in qualunque ora del giorno.
5. L’altare sia ornato di fiori con quella moderazione che conviene all’indole di questo giorno. Il tabernacolo deve assolutamente essere vuoto; per la comunione del clero e del popolo si consacri in questa Messa pane in quantità sufficiente per oggi e per il giorno seguente.