Regolamentazione dei Cappellani ospedalieri

Regolamentazione dei Cappellani ospedalieri

Con lettera della Segreteria Generale (n. 86/73 del 22.1.1973) si trasmetteva ai Membri della C.E.I. la seguente circolare del Ministero della Sanità,  «che sembra recepire i desideri e i suggerimenti della Presidenza della C.E.I. circa la regolamentazione dei Cappellani degli ospedali».
 
 
MINISTERO DELLA SANITÁ – DIREZIONE GENERALE OSPEDALI – DIV. I – PROT. 900/1
– ROMA, 2.I.1973.
 
– Ai Presidenti della Giunta Regionale
– Agli Assessori Regionali di Sanità
– Ai Commissari di Governo
– Ai Medici Provinciali.
 
Oggetto: Personale religioso ospedaliero – Stato giuridico.
 
Questo Ministero ritiene di dover richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul problema della collocazione nell'ambito degli organici dell'Ente Ospedaliero del personale di assistenza religiosa; previsto dall'art. 1 del D.P.R. 27.3.1969, n. 130 (vedi anche artt. 19 e 39 ultimo comma della legge 12.2.1968, n. 132, art. 35 D.P.R. 128).
Tale collocazione non risulta sia stata ancora esattamente definita in relazione alla particolarità del servizio e dello status personale del cappellano.
Al riguardo, questo Ministero allo scopo di favorire da parte delle Amministrazioni ospedaliere la risoluzione corretta del problema, ritiene di dover richiamare alcuni principi fondamentali che emergono dalla legislazione vigente.
 
1) Il personale di assistenza religioso fa parte a parità di diritti e di status giuridico del personale dei ruoli degli enti ospedalieri ed andrebbe assimilato – secondo la prevalente tendenza – alla categoria della carriera di concetto.
2) L'assunzione del cappellano – che, per sua specifica natura e per riconoscimento della legge, è ministro del culto, soggetto quindi alla disciplina canonica non può avvenire se non su designazione dell'ordinario diocesano.
3) Del pari, il cappellano responsabile del servizio assistenza religiosa, per i motivi sopra illustrati, può essere richiamato e destinato ad altro servizio dal proprio ordinario, restando, peraltro, inteso che qualora si tratti di altro servizio religioso ospedaliero, l'interessato avrà diritto al riconoscimento, presso la nuova sede, del servizio antecedentemente prestato.
Si confida che le Amministrazioni responsabili vorranno adeguarsi agli anzidetti principi, i quali discendono direttamente dalle disposizioni della legge ospedaliera e trovano anche conforto nello status giuridico, del tutto analogo, che regola la posizione dell'insegnante di religione nell'ambito della scuola statale.
Infatti, gli insegnanti di religione sono anche essi titolari di un posto di insegnamento e sono assunti dal Preside su designazione del Vescovo e cessano o si avvicendano nel servizio sempre previa disposizione del Vescovo stesso.
 
f.to IL MINISTRO
 

SEGRETERIA GENERALE

02 Gennaio 1973

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